Errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione
La Corte Conti Emilia Romagna ha rilevato, con delibera n. 49/2023, che l'errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione - definita considerando esigibile l'entrata il primo anno e creando di conseguenza finti residui attivi - comporta grave irregolarità contabile.
L'errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:
- da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL;
- dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio), attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse), correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute) - cfr. all. 1 al D. Lgs. 118/2011.