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ERP: istanze di ospitalità soggette a bollo anche per gli ATER

E' soggetta ad imposta di bollo l'istanza di ospitalità di soggetti terzi presso alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione presentate "all'ente proprietario o delegato", che emette la relativa autorizzazione, anche se, nel caso di specie, si tratta di un ATER e non direttamente del Comune. Lo chiarisce la Risposta n. 298/2023 dell'Agenzia delle entrate.

Il Comune, nell'espletamento delle attività relative all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, può delegare, ai sensi della normativa regionale, agli ATER (ex IACP) gli adempimenti connessi e può, inoltre, avvalersi della collaborazione degli ATER, sulla base di apposita convenzione.

Ne consegue che gli atti e provvedimenti emanati dall'ATER, con riferimento ai descritti adempimenti, appaiono, per l'Amministrazione finanziaria, riconducibili allo svolgimento di una funzione amministrativa per conto dell'ente territoriale.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Azienda istante - che riteneva l'istituto dell'ospitalità, dell'ampliamento e del subentro sono elementi accessori al contratto di locazione sottoscritto tra le parti, seppur condizionati alla autorizzazione - l'Agenzia delle entrate conclude quindi che le istanze per l'ospitalità siano riconducibili all'ambito applicativo dell'articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. 642 del 1972, con pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 per ogni foglio, e che il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal Direttore dell'ATER competente parimenti sconti l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della medesima Tariffa.

La richiamata Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede all'articolo 3 che è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine sulle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo». La medesima Tariffa prevede all'articolo 4 che il tributo in questione è dovuto per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta». Pertanto, le istanze dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali scontano l'imposta di bollo, così come il relativo provvedimento emesso.