Equivalenza formale delle mansioni
La Corte di Cassazione, sentenza n. 32423 del 3 novembre 2022, è intervenuta in materia di equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego.
Nel pubblico impiego – rilevano i giudici - vale il diverso assetto per cui “l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c.”
Non è detto che l’assegnazione a mansioni diverse, se ricomprese nel medesimo ambito formale riveniente dalla contrattazione collettiva, sia in sé comportamento illegittimo o inadempiente.
Quindi, nel valutare il demansionamento è possibile apprezzare la sola equivalenza formale delle mansioni, a prescindere dall’incidenza dei mutamenti sulla professionalità e personalità del lavoratore.