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Equilibrio di bilancio (che non è il pareggio finanziario) principio costituzionale da salvaguardare

L’art. 97 primo comma della Costituzione definisce un principio di grande importanza:

“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano L'EQUILIBRIO DEI BILANCI e la sostenibilità del debito pubblico”.

Quindi prima delle norme di legge dobbiamo mettere in evidenza in principio della Costituzione, faro illuminante per tutti.

L’art. 193 Tuel dispone al primo comma:

Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il PAREGGIO FINANZIARIO E TUTTI GLI EQUILIBRI stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

L’art. 162 comma sesto del Tuel dispone:

Il bilancio di previsione è deliberato in PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO PER LA COMPETENZA, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un FONDO DI CASSA FINALE NON NEGATIVO. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il pareggio finanziario NON è sinonimo di EQUILIBRIO FINANZIARIO.

L’equilibrio di bilancio NON è soltanto equilibrio finanziario.

L’equilibrio di parte corrente NON è dato solo da quanto esprime l’art. 162 comma 6 del Tuel. I casi di enti locali che espongono entrate correnti maggiori / uguali della somma delle spese di cui Titolo I e Titolo IV sono molto elevati; ma NON tutti gli enti in tale situazione possono vantare davvero di essere in EQUILIBRIO FINANZIARIO.

Purtroppo spesso ci si accorge di questo quando ormai la situazione finanziaria è compromessa.