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Equilibrio delle partite finanziarie

Il Principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi ricorda che l’equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell’adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è automaticamente garantito.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente. Invece, l’eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente.