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Entrate vincolate dubbie, sospensione del vincolo sino all’incasso

Il Dlgs 267/2000 e smi TUEL all’art. 187 comma 3 ter dispone che l'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Il vincolo non è eliminato, è solo sospeso fino all’incasso. Di conseguenza, tale vincolo è mantenuto se la somma non è stata utilizzata ed è confluita nel risultato di amministrazione.

Prendiamo il caso di accertamento di entrate vincolate non incassate (residui attivi vincolati) che hanno alimentato FCDE fondo crediti dubbia esigibilità (quindi non utilizzati in spesa) e che sono stati poi stralciati dal conto del bilancio in quanto dubbi o inesigibili.

In caso di successivo incasso di tali residui attivi vincolati precedentemente stralciati dal conto del bilancio occorre registrare il maggiore accertamento in conto residui “sfondando” il residui stesso anche se è a zero (è un errore imputare sulla competenza l’accertamento e l’incasso di un residuo stralciato) e portando quindi la somma a confluire nel risultato di amministrazione vincolato.

Se negli anni precedenti l'ente ha portato tali somme nella parte libera del risultato, deve ora, in occasione del rendiconto 2024, ripristinare il vincolo, agendo sul modello A2 nella colonna f) con segno invertito (visto che il caso è contrario a quanto indicato nell'intestazione della stessa colonna) e ripristinando la situazione del modello A - prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.