Entrate da parcheggi sempre vincolate
L’art. 7 comma 7 del Dlgs 285/1992 e smi dispone il vincolo sulle entrate da parcheggi, anche se molti Comuni ignorano la necessaria correlazione (anche nel software) tra il capitolo di entrata e i relativi capitoli di spesa. La norma dispone infatti:
“I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”.
Sul punto è intervenuta anche la Corte dei Conti Toscana con deliberazione n. 36/2025, che si è anche soffermata sulla natura dell’entrata da parcheggio a prescindere dalle modalità di gestione. “Un approfondimento istruttorio – rileva la Corte dei Conti - ha riguardato la corretta destinazione delle entrate derivanti dalla gestione dei parcheggi, per le quali è stato richiesto all’Amministrazione di indicare l’ammontare delle risorse accertate nell’esercizio e di quelle vincolate per le finalità di cui all’art. 7, comma 7, del codice della strada distinguendo, qualora ricorresse il caso, fra quelle destinate al finanziamento di spese di parte corrente e quelle destinate agli investimenti. È stato inoltre richiesto, nel caso in cui tale importo fosse stato inferiore al 100 per cento degli accertamenti, di specificare le ragioni del mancato vincolo nella misura prevista dalla legge ovvero se il differenziale fosse stato vincolato nel risultato di amministrazione.
A tale richiesta istruttoria l’Ente ha risposto, per tutte le annualità oggetto d’esame, facendo richiamo a quanto già emerso nell’istruttoria sui rendiconti 2017-2019 e in particolare specificando che “nel bilancio comunale non sono contabilizzate tali entrate in quanto l’Ente ha affidato in concessione ad una società “in house” il servizio di gestione di tutte le aree comunali di sosta a pagamento ad uso pubblico. Pertanto, la relativa tariffa è riscossa direttamente dalla società concessionaria che provvede a versare all’Ente comunale un canone di concessione annuale”.
L’impostazione metodologica rappresentata nelle motivazioni fornite nel corso dell’istruttoria, non può ritenersi corretta, per le ragioni già esposte nella più volte citata deliberazione n. 46/2023.
La norma, infatti, dispone che “i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”.
Come già argomentato nella deliberazione sopra richiamata, “nell’ambito della propria autonomia l’ente può scegliere le modalità gestionali che meglio rispondono alle proprie esigenze di amministrazione delle risorse, del suolo pubblico e dei servizi da rendere al cittadino. Tali modalità, tuttavia, non cambiano la natura dell’entrata, che resta quella di un provento pagato dall’utente-cittadino all’amministrazione pubblica per la resa di un servizio e che la legge impone di destinare alle finalità specifiche indicate dal citato art. 7, comma 7, del codice della strada.
Nella scelta adottata dall’ente per la gestione dei parcheggi rientra l’obbligo di garantire, sul piano sostanziale, che l’entrata, pur acquisita attraverso società di gestione del servizio, sia ricondotta alle finalità di legge o dalla società stessa o dall’amministrazione comunale”.