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Enti pubblici ed appalti labour intensive "promiscui": calcolo della soglia di rilevanza

Nel caso in cui un ente pubblico (presumibilmente soggetto IRES), stipuli contratti di appalto per prestazioni utilizzate sia nell'ambito dell'attività istituzionale che commerciale, per cui tiene un bilancio separato, la soglia dei 200.000 euro annui richiesta ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - verifica da parte dei committenti, compresi gli enti non commerciali limitatamente alle attività commerciali svolte, dell'effettuazione delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati negli appalti ad alta intensità di manodopera - è determinata in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo.
Qualora l'importo resti inferiore alla predetta soglia, l'art. 17 bis non sarà applicabile. Viceversa, il superamento della stessa comporta l'applicazione degli obblighi con riferimento all'intero contratto.
Lo chiarisce la Risposta n. 492/2020 che torna sull'applicazione della disposizione agli enti pubblici.
La circolare del 12 febbraio 2020, n. 1/E ha considerato esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quali "committenti", gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, ecc.), limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta, assumendo come riferimento la soggezione ad imposte sui redditi, da cui lo Stato ed altri enti territoriali sono comunque esclusi (art. 74 TUIR)
Per quanto riguarda i Comuni, però, l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 313/2020 aveva confermato tale assunto ritenendo, però, soggetti a verifica gli appalti aggiudicati nell'ambito di attività rilevanti IRES ai sensi del comma 2 dell'art. 74, oggettivamente inapplicabile agli enti territoriali (si veda la precedente news pubblicata).
Gli enti pubblici territoriali dovrebbero, quindi, risultare in ogni caso esclusi dall'applicazione della disciplina posto che anche le attività commerciali, rilevanti IVA, sono escluse da IRES ex art. 74 c. 1., senza dover effettuare, ricorrendo tutti gli altri presupposti del citato art. 17bis, una verifica anche in caso di servizi generali "promiscui".