Enti pubblici economici: necessario il provvedimento di revisione periodica ex art. 20 del TUSP
Rilevando la partecipazione di un Ente locale in un organismo che configura “ente pubblico economico ai sensi della l. n. 317/1991”, la Corte dei Conti Lazio (deliberazione n. 4/2022/PRSE) ha ricordato come a norma dell’art. 2, co. 1, lett. a) del TUSP tali realtà rientrino nella categoria delle “pubbliche amministrazioni” e, come tali, siano pertanto tenute “ad effettuare un’autonoma ricognizione delle eventuali partecipazioni possedute, nel rispetto delle previsioni e delle tempistiche di cui agli artt. 24 e 20 del Tusp, con trasmissione del relativo atto alla competente sezione della Corte dei conti e alla struttura del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 15 del Tusp”. Altresì, la Sezione ha osservato che anche le amministrazioni pubbliche che non detengono partecipazioni “sono comunque tenute alla comunicazione, sia alla Sezione della Corte dei conti sia al MEF, stante la specifica previsione in merito, di cui all’art. 20, comma 1, ultimo periodo, del Tusp”.