Enti esenti IRES tenuti alle dichiarazioni
Con la Risposta n. 312/2022 l'Agenzia delle entrate precisa che un ente - una scuola - esente da imposte dirette in base ad particolare Accordo, che ha proceduto all'apertura della partita IVA per l'emissione di fatture in formato elettronico, è tenuto agli obblighi dichiarativi ai fini IRES ed IRAP.
L'Agenzia ritiene che "l'acquisizione della partita IVA sottintenda che l' Istante effettui operazioni che abbiano i connotati dell'esercizio di attività d'impresa, secondo i principi enunciati nella citata risoluzione n. 126/E del 2011 (rilevanti ai fini IVA e IRES) e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo".
In particolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, si rileva che - come indicato nelle istruzioni al "Modello REDDITI ENC che "Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.".
Inoltre, con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini IRAP, "Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta" (art. 19 D.Lgs. 446/1997).
I chiarimenti forniti nella Risposta possono generare dei dubbi e perplessità sul comportamento adottato dagli enti locali che - con l'introduzione della dichiarazione IVA ed IRAP in forma autonoma - non presentano più UNICO ENC se non per scomputare eventuali ritenute e per effettuare comunicazioni, quali la conservazione elettronica di documenti fiscalmente rilevanti. In realtà, c'è una differenza sostanziale tra gli enti esclusi da IRES che non sono soggetti passivi di imposta e soggetti esenti da IRES per i quali si verifica il presupposto soggettivo ma, di fatto, non viene applicata imposta.