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Enti associativi: esenzione IVA al 2026

Il D.L. “milleproroghe” (art. 3 co. 10 DL 202/2024) rinvia all’1.1.2026 il termine per l’applicazione delle novità IVA previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 21.10.2021 n. 146 per gli enti associativi, in precedenza fissato al 1/1/2025 (art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234).

Si tratta del passaggio dal regime di esclusione da IVA a quello di esenzione per i corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi per alcune operazioni effettuate verso soci e tesserati in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4, 5 e 6 del D.P.R. 633/1972), purché si rispettino i requisiti statutari previsti dal successivo comma 7 del DPR 633/1972. Ciò “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore” prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 111/2023).

Da rilevare che, in base all’art. 3 del D.L. 113/2024, il regime IVA (esclusione o, dal 2026, esenzione) si applica anche alle società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in società di capitali senza fine di lucro, in applicazione dell’art. 90 co. 1 della L. 289/2002 che stabilisce l’estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche alle SSD.

Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione imporrà agli enti associativi, in linea generale, di assolvere gli obblighi IVA di fatturazione e conseguenti (registrazione, dichiarazione, concorso al volume d’affari) ed è per questo criticato dal mondo associativo per via dei maggiori oneri gestionali ed operativi connessi senza che ne derivi un versamento di imposta. Si tratta però di una norma che deriva da una procedura di infrazione UE.

Le disposizioni non si ripercuotono direttamente sugli enti locali, ma indirettamente incidono sulla platea di soggetti con i quali gli stessi stipulano convenzioni o contratti per la gestione, ad esempio, di impianti o lo svolgimento di attività a favore degli utenti, e nella gestione dei relativi rapporti. Alcune di esse, ad esempio, ora non hanno la partita IVA in virtù della de-commercializzazione di cui sopra, con l’impossibilità di emettere fattura anche là dove sorgeva qualche dubbio sulla qualificazione dell’attività resa nei confronti dell'Ente. Viceversa, al ricorrere delle operazioni sopra indicate, dovrà essere acquisita la partita IVA.

La proroga non va confusa con altre modifiche al regime IVA del settore sportivo, come l'introduzione dell'esenzione per le prestazioni connesse alla pratica sportiva (V. anche precedente news) di cui all'art. 36bis del D.L. 75/2023 o l'introduzione dell'aliquota IVA agevolata al 5% (se non esenti o esclusi) per i corsi relativi alle discipline sportive (v. art. 5 DL 113/2024, e ns circolare informativa).