Emergenza Covid in ambito scolastico
ANCI ha commentato le norme di interesse dei Comuni contenute nel D.L. 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID- 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021 n.217 ed in vigore da sabato 11 settembre 2021.
NORMA
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 -ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 9 -ter .1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo
e formativo).
1.Le disposizioni di cui all’articolo 9 - ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9 -ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.
- Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
- La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
- La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 - bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
COMMENTO
Il comma 1 prevede, fino al 31 dicembre (termine stato di emergenza) l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 anche per il personale dei servizi educativi per l’infanzia ( di cui all’art. 2 del dlgs 65/17), dei corsi serali e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Per tale personale il controllo è affidato ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi e formativi. In caso di violazione dell’obbligo, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista la sospensione dal servizio.
I commi 2 e 3 prevedono analogamente fino al 31 dicembre 2021, che chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, quindi anche i genitori degli alunni, indipendentemente dalla fascia di età debba possedere ed esibire il green pass.
In merito alla corretta applicazione dei commi 2 e 3 l’ANCI ha prontamente chiesto al Ministero dell’istruzione di sapere se in tale obbligo sono compresi i genitori che accedono alla struttura per un tempo inferiore ai 15 minuti, (tempo individuato dal CTS per individuare un contatto stretto a rischio contagio), fermo restando il rispetto delle altre misure di sicurezza.
Va segnalato altresì che la disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
La norma contenuta nel comma 4 specifica inoltre che, per il personale esterno che accede nelle strutture per ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del green pass oltre che dai dirigenti scolastici e responsabili delle istituzioni scolastiche ed educative, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (ad esempio per i servizi appaltati dal Comune per servizi di pulizia, mensa, assistenza specialistica disabili, ecc).
Sulla previsione della doppia verifica, che sembra duplicare il controllo nello stesso luogo sulla medesima persona, ANCI ha chiesto al ministero dell’istruzione di avere indicazioni più precise.
Il comma 5 stabilisce che in caso di violazione dell’obbligo per dirigenti scolastici, responsabili istituzioni e datori di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Per il personale è prevista la sospensione dal servizio.