Emendamento cassa vincolata al DL PNRR4, non passa
Non è passato, in quanto inammissibile, l’emendamento, di seguito riportato, al DL 19/2024 in conversione alla Camera finalizzato a migliorare l’operatività sulla cassa vincolata, riducendo almeno i vincoli di legge come interpretati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 17/2023.
A questo punto si procede come noto, vincolando i singoli accertamenti di entrata, o creando tanti articoli, all’interno dei capitoli di entrata interessati, quanti sono i vincoli. Non è esclusa una migliore sorte dello stesso emendamento in altro decreto legge in conversione (DL39/2024).
L'emendamento prevedeva:
9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».
9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».