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Emendamento al DL 44/2023 porta lo scavalco fuori orario di lavoro fino agli enti locali con 15.000 abitanti

L’art. 3 del DL 41/2023 - Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche - in corso di conversione in legge è stato emendato in Commissione Riunite del Parlamento con l’inserimento del comma 6 bis:

Art. 3 comma 6-bis. Al comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 15.000 »

Sarà quindi possibile anche per gli enti locali con popolazione fino a 15.000 abitanti di avvalersi di tale facoltà. La norma originaria del comma 557 di cui sopra dispone attualmente: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”

Ricordiamo che la Corte Conti Autonomie, con delibera n. 23/2016 ha chiarito che la prestazione resa da un dipendente di Ente locale a tempo pieno, al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, ai sensi dell’art. 1 comma 557 Legge 311/2004 si inquadra all’interno di un nuovo rapporto di lavoro;