← Indietro

Emendamenti DL Agosto, norme per il trasporto pubblico locale

Il Governo ha presentato emendamento 21.0.500 durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

La proposta è diretta a trasporre nel suddetto disegno di legge i seguenti decreti- legge, prevedendo la validità degli effetti nel frattempo prodottosi:

  • 14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, limitatamente all'articolo 2;
  • 8 settembre 2020, n. 111 recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • 11 settembre 2020, n. 117 recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

Articolo 44, commi 1 e 1-bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Il comma 1, come sostituito, dispone l'incremento (già previsto dal testo iniziale) di 400 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 34/2020. Nella parte innovativa del testo si prevede che tali risorse, destinate al sostegno del trasporto pubblico locale, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità previste dalla legislazione vigente, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità.

Il comma 1-bis autorizza ciascuna Regione e Provincia autonoma all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.