Efficientamento energetico, tempi più lunghi per l'esecuzione lavori
Il DL 51/2023 in sede di conversione in legge, ha previsto all’art. 6 bis norma in materia di “Contributi ai comuni per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico”.
La norma prevede:
1.Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:
a) il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 15 agosto 2023;
b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 settembre 2023;
c) il termine di cui al sesto periodo è prorogato al 15 gennaio 2024.
La nota del Servizio studi del Senato evidenzia che l’articolo 6-bis, inserito in sede referente, dispone che i comuni beneficiari dei contributi per l’anno 2023, per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall’articolo 30, comma 14-bis, del D.L. n. 34/2019 sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio. La revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno. Inoltre, i comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre.
L’articolo 6-bis in esame opera quindi una deroga ai termini ordinariamente previsti dal citato articolo 30, comma 14-bis, terzo, quarto e sesto periodo, del D.L. n. 34/2019.
L’articolo 6-bis interviene con riferimento ai contributi ai comuni per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 30, comma 14-bis del D.L. n. 34/2019 e del D.M. attuativo 20 gennaio 2023, stabilendo che, per l’anno 2023:
a) i comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio (come invece previsto dall’articolo 14-bis, terzo periodo)
b) la revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno (come invece previsto dall’articolo 14-bis, quarto periodo)
c) i comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre 2023 (come invece previsto dall’articolo 14-bis, sesto periodo).