Efficacia delle delibere di approvazione delle tariffe
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2356 del 12 marzo 2024, ha ribadito che la violazione del termine perentorio di approvazione del tributo non incide sulla legittimità degli atti comunali, ma esclusivamente sul regime di efficacia temporale, di conseguenza ex art. 1, co. 169, L. 296/2006 è preclusa per l’anno a venire l’applicazione di nuove tariffe approvate tardivamente e ciò nel rispetto della norma specifica e del principio di annualità dei bilanci e dei tributi locali, per cui le tariffe “tardive” saranno applicabili nell’anno solare successivo, dunque dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione. Infatti, secondo il Consiglio di Stato: “la dizione del comma 169 in parola non ammette altra interpretazione e dunque il frazionamento inteso dal primo giudice è del tutto non applicabile nell’ordinamento. Ne consegue dunque che risulta preclusa l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio) delle tariffe e delle aliquote approvate in data successiva al 1° gennaio e quindi una sorta di loro efficacia intertemporale;”.
Il Consiglio di Stato, in aggiunta, riguardo l’art. 193 TUEL e alla possibilità per l’ente locale di modificare le tariffe nel corso dell’esercizio finanziario in caso di esigenza di copertura dei costi, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, precisa che tale norma fa riferimento “a misure necessarie senza indicarne il carattere, a provvedimenti per il ripiano dei debiti ed all’adeguamento del fondo crediti in caso di gravi squilibri: si tratta di una previsione generale che non consente di derogare a una norma speciale in materia di tributi locali quale quella del citato comma 169. In secondo luogo, non appare meno importante nella risoluzione delle antinomie il fatto che il t.u.e.l. è stato approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, mentre lo specifico comma 169 rientra nell’art. 1 della successiva legge finanziaria per il 2007”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada tale orientamento conferma sia l’interpretazione letterale e sistematica della disposizione sia i principi generali del sistema contabile e tributario degli enti locali.
Inoltre, con la decisione sopracitata, in riferimento al caso specifico della delibera di approvazione delle tariffe TARI, viene osservato che: “sul piano letterale, l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è chiaro nel sancire che le delibere relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali devono essere approvate entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione e che, nel caso in cui non vengano approvate entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno. In caso di approvazione tardiva del bilancio di previsione, la disposizione, quindi, non contempla un’applicabilità frazionata infrannuale della nuova tariffa o aliquota, ma la proroga per l’intero anno di quelle precedenti. Tale disciplina ha superato, per le entrate tributarie degli enti locali, la previsione di cui all’art. 54 d.lgs 446/1997, richiamato dal giudice di primo grado, che consente, invece, la modifica di tariffe e prezzi pubblici nel corso dell’esercizio finanziario. A prescindere dalla questione relativa all’applicabilità o meno della disposizione da ultimo citata alle entrate tributarie (o solo a quelle extratributarie), è dirimente la specifica previsione ad opera della legge di un termine perentorio per l’approvazione della tariffa TARI, la cui inosservanza determina lo slittamento della medesima all’esercizio finanziario successivo; -sul piano sistematico, la necessaria correlazione tra l’adozione della tariffa TARI e la manovra di bilancio dell’ente locale emerge dall’art. 193 Tuel che consente di modificare le aliquote e le tariffe oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, in deroga all’art. 1 comma 169 l. 296/2006, ma solo nel caso in cui sia necessario per ripristinare gli equilibri di bilancio e comunque entro il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo 193 (31 luglio); - sempre sul piano sistematico, rilevano, ancora, l’art. 1, commi 650 e 683, della legge n. 147 del 2013, che, nel richiamare con specifico riferimento alla TARI il disposto dell’art. 1 comma 169, l. 296 del 2006, espressamente dispone che la TARI è “commisurata all’anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria” (a conferma della stretta correlazione tra il prelievo tributario e i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come determinati nel PEF -Piano Economico Finanziario, che, infatti, ha un orizzonte temporale annuale) e l’art. 3 della l. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) che esclude la retroattività delle norme tributarie e sancisce che le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Tale disposizione è derogata dal già citato art. 1 comma 169 l. 296 unicamente nel caso di approvazione delle tariffe e delle aliquote entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che è l’unico caso di retroattività contemplato dalla disposizione; - sul piano dei principi generali, la tesi dell’applicazione frazionata infrannuale delle nuove aliquote, spostata dal giudice di primo grado, contrasta con il principio dell’ineliminabile connessione fra la manovra tributaria e le previsioni di bilancio, quale corollario del principio di certezza della programmazione finanziaria, nonché con il principio di annualità dei tributi locali che può essere derogato solo per espressa disposizione di legge, come, infatti, disposto dall’art. 1 comma 169 citato nel solo caso di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che “la programmazione è capace di apportare concreti vantaggi alla collettività, se esercitata tempestivamente conferendo così maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa in stretta aderenza al dettato dell’art. 97 della Costituzione. D’altronde, la ratio della perentorietà del termine è chiara se si pensa che vi è l’assoluta necessità di garantire ai contribuenti un riferimento temporale preciso per l’individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta” (Cons. Stato sez. V 16/06/2022 n. 4948)”.
Nel caso di specie la delibera impugnata era stata adottata in data 3 settembre 2015 e, quindi, oltre il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione prorogato al 31 luglio 2015 con decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, di conseguenza le nuove tariffe avrebbero potuto essere applicate solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo e non in corso d’anno, diversamente da quanto affermato in primo grado.