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Effetti sull’avanzo della rateizzazione dei residui

Il principio contabile applicato di competenza finanziaria potenziata, modificato dal DM MEF 01.09.2021, rileva al paragrafo 3.5 che la rateizzazione di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell’ente, deve risultare da atti formali.

In contabilità economico patrimoniale non viene invece effettuata alcuna rettifica al credito, che rimane nell’attivo circolante, al netto del Fondo svalutazione crediti.

La cancellazione di un residuo attivo sorto in annualità precedenti è conseguenza del fatto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata ed in precedenza esigibile, in caso di rateizzazione non è più esigibile, posto la novazione della scadenza.

Ma quali effetti determina la cancellazione di un residuo attivo sul risultato di amministrazione? Che cosa succede se domani un Comune concede la rateizzazione di un residuo attivo 2019? E’ chiaro che l’avanzo libero disponibile si riduce, pari alla differenza tra il residuo attivo e il relativo FCDE. Ma se il Comune ha già completamente applicato l’intero avanzo di amministrazione 2020 sulla competenza 2021? Se l’avanzo è solo applicato l’ente potrà ancora procedere con variazione di bilancio entro novembre, ma se l’avanzo applicato è pure utilizzato si verifica una sorta di disavanzo sulla competenza.

Occorre quindi verificare, in sede di prossima variazione di bilancio, l’effetto della rateizzazione dei residui sul risultato di amministrazione.