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Effetti della modifica in autotutela dell'avviso di accertamento

La Cassazione con ordinanza n. 10947 del 23 aprile 2024, dopo aver ribadito che “in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018).”, ha precisato: “in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020).”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, nel caso di specie l’avviso di accertamento oggetto del giudizio (avviso di accertamento IMU assunto in autotutela dalla concessionaria, che era stato rettificato in diminuzione, stralciando dalla tassazione alcuni immobili, a seguito dei rilievi mossi dalla controparte, in sede di ricorso avverso l’avviso originario) non poteva assurgere a nuovo esercizio del potere impositivo, bensì a un semplice atto in autotutela con il quale, accertata l’erroneità dell’atto originario, riguardo l’individuazione del presupposto oggettivo, era stata rinunciata una parte dell’originaria pretesa, già contenuta nel precedente avviso di accertamento, a sua volta oggetto di separata impugnativa.