Effetti della mancata costituzione del fondo accessorio
La Corte Conti Lombardia ha affrontato, con delibera 123/2020, la questione sollevata dal Comune istante, che ha rilevato di aver costituito il fondo delle risorse del fondo del Salario accessorio 2018 nell’anno 2019 e comunicato che lo stesso conteneva risorse derivanti dai risparmi dell’applicazione dello straordinario dell’anno precedente e dai risparmi derivanti dall’erogazione delle risorse del fondo dell’anno precedente”; chiedendo, poi, se “se le risorse dello straordinario residuate dall’erogazione del fondo dell’anno precedente e le risorse residuate dal fondo del lavoro straordinario, che sono obbligatoriamente previste dalla contrattazione collettiva nazionale, sono erogabili nonostante le stesse siano risorse variabili ed il fondo è stato costituito l’anno successivo rispetto alla competenza del contratto decentrato del personale”.
Il Collegio, nel richiamare la propria precedente deliberazione 386/2019 / PAR, ribadisce il principio secondo cui, per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verte tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2 lett. g) dell'art.67) o nella componente variabile (successivo comma 3, lett. e), dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell'anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione. Rimane in capo all'Ente la responsabilità di applicare al caso di specie i principi contabili enunciati.