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Economie da rinegoziazione mutui nel bilancio tecnico

In materia di utilizzo per spesa di parte corrente di risorse di parte corrente liberatesi per effetto della rinegoziazione dei mutui, l’art. 3 ter comma 1 DL 198/2022 dispone: “All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025”.

La norma richiamata di cui articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 dispone:

“1.Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2.Per gli anni dal 2015 al 2025, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione”

Fermo restando che non è esclusa una nuova proroga del termine, ad oggi non ancora prevista, si rileva che l’entrata di cui trattasi, ovvero le economie di parte corrente destinate alla copertura della quota mutui ridotta per la rinegoziazione, è di tipo non ricorrente e quindi non può finanziare spese correnti NON permanenti, in ogni caso.