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Economie da rinegoziazione mutui in parte corrente, un anno in più

Il comma 5-octies dell’articolo 3 DL 228/2021 convertito con Legge 15/2022, estende fino al 2024 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

A tal fine la disposizione in esame modifica l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 78 del 2015, che, nel testo vigente, attribuisce agli enti locali tale facoltà limitatamente al periodo 2015-2023.

La norma prevede:

5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2024».