Economie da rinegoziazione mutui, che cosa cambia
Il DL 113/2024 emendato Senato in conversione prevede agli articoli 17-ter e 18 disposizioni in materia di utilizzo di economie derivanti da rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali.
Come rilevato dall’ufficio studi del Senato, l’articolo 18 include talune risorse - derivanti da rinegoziazioni di operazioni di finanziamento - nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto- legge n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 215 del 2015). Quest’ultimo consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, per gli anni dal 2015 al 2026.
L’articolo 17-ter, introdotto in sede referente, prevede l’estensione di tale disciplina all’anno 2027.
Inoltre, con modifica all’articolo 18 approvata in sede referente, si prevede che siano incluse nell’ambito di applicazione della suddetta disciplina anche le risorse afferenti alla Sezione “enti locali” del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".
L’articolo 18 in esame reca una norma di interpretazione autentica del citato articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015.
Si prevede, in particolare, che tale comma 2 includa anche le risorse:
-di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Esso prevede che, in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia - ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - con i quali le regioni interessate si sono obbligate al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi. Si rammenta, inoltre, che l’art. 1, comma 829, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) ha stabilito che il suddetto comma 46 deve essere interpretato nel senso che l’anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni non costituisce indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e che non si applica a tale fattispecie l’articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina il ricorso delle regioni a mutui e altre forme di indebitamento (si veda, per approfondimenti, il vol. III del dossier di documentazione sulla citata legge di bilancio 2023).
-di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Tali articoli recano disposizioni concernenti anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento di debiti contratti dai suddetti enti territoriali (articolo 2), anche con riferimento (articolo 3) ai debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.
Con modifica approvata in sede referente, si prevede che siano incluse nell’ambito di applicazione della suddetta disciplina anche le risorse afferenti alla Sezione “enti locali” del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013).
Si ricorda che il D.L. n. 35 del 2013 reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. In particolare, il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni: una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012, che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).
L’articolo 116 del D.L. n. 34 del 2020, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di cui si compone il Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento.
Come rilevato dalla relazione illustrativa di accompagnamento dal provvedimento in esame, “la norma di interpretazione autentica ha l’obiettivo di porre sullo stesso piano, dal punto di vista della utilizzabilità dei risparmi conseguiti, le rinegoziazioni dei mutui e dei prestiti obbligazionari con le rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento” previste dalle norme richiamate Tale interpretazione è coerente con l’utilizzazione dei risparmi già effettuata dagli enti territoriali ed è “volta a precisare il perimetro applicativo e a scongiurare ogni dubbio anche nelle sedi di controllo”.