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E' uscito il riparto del fondo di solidarietà 2024

Il Ministero dell’Interno comunica che nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio finanziario, sono stati resi disponibili alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/39 e sono visualizzabili con le consuete modalità i dati relativi al FSC 2024.

Attenzione però: su questi importi incide il concorso alla finanza pubblica previsto dal disegno di legge di bilancio 2024, ora all'art. 88 commi 8 - 9 - 10, che sottare una parte di fondo di solidarietà comunale per destinarlo al concorso alla finanza pubblica (maggiore spesa con regolarizzo contabile). In particolare:

8.Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

9.Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 8 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

10.Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 9, è trattenuto dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all’articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 9, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.