E' possibile riconoscere incentivi funzioni tecniche sui sal
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, servizio supporto giuridico, ha risposto a quesito in materia di incentivi per funzioni tecniche, circa la liquidazione per fasi corrispondenti ai SAL durante l'esecuzione di lavori di durata pluriennale
Quesito:
L'Amm.ne intende predisporre un atto di valenza generale che disciplini gli incentivi (ex art.45 , d.lgs n.36/2023) fissando, in osservanza del principio del risultato, anche i criteri per la liquidaz.ne per fasi (-contratto;-esecuzione;-collaudo). La disciplina prevede, per gli appalti di durata pluriennale, la possibilità di liquidare gli incentivi maturati nella fase dell'esecuzione dei lavori, non al termine della vigenza del contratto e in conseguenza dell'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, ma con cadenza corrispondente ai SAL, previo accertamento ed attestazione dell'effettività delle relative prestazioni e salva la ripetizione totale o parziale (per incrementi dei tempi o dei costi). Specificamente, l'art.20 della redigenda disciplina recita: "..d) ai soggetti incaricati della dir.ne lavori, dell'ufficio di dir.ne dei lavori (dir.re/i operativo/i, ispettore/i di cantieri), della dir.ne dell'esecuz.ne e collaboratori, del coord.to per la sicurezza in fase di esecuz.ne, del coord.to della sicurezza in fase di esecuz.ne, l'incentivo viene liquidato secondo le seguenti cadenze: -il 90% nel corso dell'esecuz.ne in ragione dell'avanzamento della spesa (SAL); -il10% successivamente all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo...........". Pertanto, si chiede se è corretto disciplinare la liquidazione degli incentivi relativi alla fase dell'esecuzione di lavori di durata pluriennale, progressivamente in corrispondenza della maturazione dei SAL.
Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti…”, con ciò rinviando alle relative discipline di ente. Pertanto è lasciata alla discrezionalità dell’Ente stabilire le modalità di liquidazione degli incentivi spettanti.