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E' possibile istituire la dirigenza, a determinate condizioni

La Corte dei Conti Lombardia ha risposto, con delibera n. 176/2023, a un quesito posto da ente Comune e volto a conoscere la possibilità di istituire la dirigenza. La questione verte sulla possibilità per il Comune stesso di procedere alla revisione statutaria del proprio assetto organizzativo al fine di introdurre la dirigenza, alla luce della perdurante vigenza dell'art. 1, comma 557, lett. b) della legge n. 296/2006, che risulta non derogato dall'art. 7 del D.M. del 17 marzo 2020 attuativo del D.L. n. 34/2019.

La Corte dei conti ha espresso il seguente parere: “E’ rimessa all’Ente la facoltà di procedere all'introduzione dei ruoli dirigenziali, nel rispetto del quadro ordinamentale dettato dalle disposizioni di cui ai commi 557 e seguenti, art. 1, della legge n. 296/2006. Nella fase di programmazione dei fabbisogni assunzionali secondo i nuovi parametri introdotti dalla riforma del 2019, l’ente sarà pertanto tenuto ad adottare, nell’esercizio della propria autonomia, tutte quelle azioni strumentalmente volte ad assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle citate disposizioni di riferimento”.

Fermo restando l'importanza di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti Lombardia, possiamo aggiungere - avendo già affrontato la questione - che il vero problema è rispondere alla domanda dei cittadini "cosa ci cambia nell'erogazione dei servizi dal fatto che è istituita la dirigenza e quindi sono aumentati i costi? Il livello quali-quantitativo dei servizi è lo stesso? Ci sono essere recuperi di risorse su altri fronti?"