E’ possibile, a certe condizioni, accendere mutuo per escussione fidejussione su opera pubblica
La Corte Conti Autonomie, con delibera n. 15/2024 si è espressa in merito a “Ammissibilità dell’assunzione di un mutuo per far fronte all’escussione di una fideiussione a garanzia di un soggetto concessionario resosi inadempiente al pagamento delle rate del mutuo sottoscritto per la realizzazione di un’opera pubblica”
La questione riguarda in sostanza i limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali, in particolare la possibilità per gli enti locali che abbiano rilasciato una garanzia fideiussoria, oggetto di escussione, di stipulare un nuovo mutuo finalizzato all’estinzione del debito garantito».
La Sezione Autonomie si è pronunciata sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 250/2024/QMIG, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213.
La Sezione ha enunciato il seguente principio di diritto:
«È da considerare spesa d’investimento quella dovuta all’escussione di una fideiussione a seguito dell’inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l’esecuzione di un’opera pubblica.
La conseguente assunzione del mutuo da parte dell’ente locale deve soggiacere alle seguenti condizioni: l’importo del nuovo mutuo deve limitarsi al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora; deve ridurre il valore finanziario totale della passività; la durata del nuovo mutuo non deve eccedere la vita utile dell’investimento».