← Indietro

E' perlomeno sub agente contabile chi maneggia denaro

La Corte Conti Veneto Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 243/2024 ha condiviso il più recente indirizzo giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, secondo cui anche l’addetto alla cassa è agente contabile indipendentemente dal fatto che lo stesso riversi, a fine giornata, le somme riscosse al cassiere centrale. In altri termini tutti coloro che maneggiano denaro, nominati (agenti contabili di diritto) o non nominati (agenti contabili di fatto) assumono come minimo la qualifica di sub agenti contabili, se non agenti contabili effettivi.

Non è coerente con l’impostazione generale della responsabilità contabile, infatti, far dipendere l’assunzione della qualifica di agente contabile da una imprecisata estensione temporale della giacenza di danaro in cassa o da un imprecisato ammontare dello stesso dovendosi, invece, ritenere che l’elemento fondamentale per assumere la qualifica di agente contabile sia l’aver avuto il maneggio del danaro pubblico, anche indipendentemente da una espressa nomina e l’averne potuto disporre senza l’intervento di altro ufficio (cfr. tra tutte, Sez. Giurisd. Calabria sent. n. 176/2022).

Ne consegue che gli addetti alla riscossione, quali sub agenti contabili, avrebbero dovuto rendere il conto della propria gestione e lo stesso sarebbe dovuto confluire in quello del contabile principale in modo da rendere evidenti, chiari e certi il collegamento e la connessione dell’intera attività di riscossione compiuta da più soggetti, seppur in posizione subordinata rispetto all’agente contabile principale tenuto alla presentazione del conto alla Corte per il periodo della propria gestione.