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E' partita la riforma del TUEL

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera un disegno di legge delega di riforma del TUEL - Testo Unico Enti Locali – che andrà ora all’esame del Parlamento.

Secondo la proposta di testo normativo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per la revisione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative.

Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell’economia e delle finanze. Ciascuno schema di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

I principi della delega sono i seguenti:

a)ricognizione delle norme statali vigenti in materia, per provvedere al loro coordinamento, al loro aggiornamento e alla loro semplificazione, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica e per adeguarle alle norme costituzionali;

b)introduzione delle disposizioni innovative necessarie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge;

c)rispetto delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e province autonome, nonché dei princìpi di unità, di autonomia e di decentramento ai sensi dell’articolo 5 della Costituzione e delle attribuzioni costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e delle potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto della posizione ordinamentale di Roma Capitale, prevedendo per essa specifiche forme di autonomia regolamentare per la gestione delle funzioni e delle risorse umane e finanziarie;

d)rispetto dei princìpi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dei princìpi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, dalla Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, e di quelli affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea;

e)applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza relativamente alla configurazione degli enti locali e al conferimento ed esercizio delle rispettive funzioni amministrative;

f)rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione per favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali, degli enti del terzo settore e delle imprese per la collaborazione e realizzazione delle attività di interesse generale attraverso il necessario coordinamento con l’ente territoriale competente per materia;

g)valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio delle funzioni amministrative mediante intese e convenzioni tra gli enti territoriali, nonché valorizzazione e incentivazione delle forme associative tra enti locali, con particolare riferimento alla innovazione ammnistrativa, alla transizione digitale, alla salvaguardia e sicurezza nei territori e alla gestione integrata delle risorse a fini di risparmio, tutela ecologica e ambientale;

h)razionalizzazione degli apparati pubblici concentrando, ove possibile e utile, presso comuni e loro unioni, province, città metropolitane le funzioni svolte da altri organismi e agenzie operanti a livello locale, ferma restando l’organizzazione amministrativa stabilita a livello regionale;

i)aggiornamento e razionalizzazione, in coerenza con l’evoluzione della normativa sull’esercizio delle funzioni amministrative, del riparto di competenze tra gli organi di governo di comuni, province e città metropolitane;

l)centralità della figura dell’organo monocratico di comuni, province e città metropolitane;

m)previsione di meccanismi istituzionali e relazioni tra gli organi di governo di comuni, province e città metropolitane, in modo da assicurare l’equilibrio di funzioni e responsabilità tra gli organi dell’ente locale, la celerità e la semplificazione nelle decisioni amministrative;

n)aggiornamento dello status degli amministratori locali, tenendo conto delle specifiche e rispettive funzioni e dei diversi livelli di responsabilità e di compiti attribuiti, anche con riferimento alle forme associative tra enti locali e rispettando il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa e finanziaria;

o)revisione organica delle disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;

p)ricognizione delle norme di legge statali abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

q)previsione, all’interno dei decreti delegati, di un vincolo di abrogazione espressa nelle materie dagli stessi disciplinate.