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E' nulla la clausola del bando che consente al Comune di non procedere all'assunzione del vincitore del concorso

La Corte di cassazione, con Ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024 ha affermato che è nulla la clausola del bando che consente al Comune di non procedere all'assunzione del vincitore del concorso

In tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, rilevano i magistrati, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.

È parimenti vero che la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità risarcitoria della P.A. per mancata tempestiva assunzione del lavoratore postula, ai fini dell'accertamento della colpa, l'esatta identificazione delle regole e dei principi che devono ispirare l'azione amministrativa, alla stregua di un giudizio che può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di legge, qualora l'esclusione o l'affermazione della colpa sia il risultato di un'individuazione non corretta dei principi in questione, venendo in rilievo le regole giuridiche alla luce delle quali deve essere espressa la valutazione sull'illiceità dell'atto o della condotta (Cass. Sez. L - Sentenza n. 825 del 19/01/2021).