E' necessario intervenire subito se l'andamento del servizio pubblico affidato a terzi è insoddisfacente
I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 rappresentano una delle novità più significative introdotte dal legislatore nella disciplina dei servizi pubblici locali, in quanto trasformano la ricognizione annuale prevista dall'art. 30 da mero adempimento conoscitivo a vero e proprio strumento di vigilanza sull'affidatario.
Il legislatore introduce una sorta di "allerta gestionale". Non è più sufficiente che l'ente si limiti a constatare che il servizio funziona male o che la società affidataria presenta risultati insoddisfacenti.
Se la ricognizione evidenzia criticità imputabili al gestore, il Comune (o altro ente affidante) deve
individuare le cause; accertare che esse dipendano dall'attività del gestore; adottare un formale atto di indirizzo; imporre un piano correttivo; monitorarne l'attuazione.
Se dalla ricognizione emerge che un servizio presenta risultati insoddisfacenti per cause imputabili al gestore, l'ente deve individuare le cause; deve adottare un atto di indirizzo rivolto al gestore; il gestore deve predisporre entro 3 mesi un piano di risanamento e miglioramento; il piano deve prevedere azioni per migliorare la qualità del servizio, ridurre le inefficienze e i costi, recuperare eventuali perdite.
L’atto di indirizzo e il piano vanno trasmessi ad ANAC; mentre l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato (AGCM) monitora l'efficacia delle misure adottate.
L'andamento si considera "insoddisfacente" quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: perdite significative negli ultimi due esercizi che mettano a rischio l'equilibrio economico-finanziario; mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali; almeno due indicatori di qualità inferiori ai livelli minimi previsti.
Se il gestore non presenta il piano; presenta un piano insufficiente; non attua il piano;
attua un piano inefficace; l'ente può attivare le conseguenze previste dall'art. 27, comma 3 (“È in ogni caso fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio”).
Quindi, il Comune non può più limitarsi a prendere atto di perdite o disservizi, ma deve intervenire formalmente imponendo correttivi e monitorandone l'attuazione. Per le società in house si tratta di un importante rafforzamento del controllo analogo e delle responsabilità dell'ente socio.
Richiamo normativo:
Art. 30 comma 1 bis - 1 ter - 1 quater Dlgs 201/2022:
1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorità competenti, effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.
1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica l'articolo 27, comma 3.