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E' necessario il controllo analogo congiunto anche se la partecipazione è minoritaria

La Corte dei conti Emilia Romagna, con delibera n. 110/2022, si è espressa in merito alla possibilità in ipotesi di partecipazione minoritaria in una società in house possa ritenersi rispettato l’art. 4 del decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP), che prevede il c.d. “vincolo di scopo”, attraverso una modifica dello Statuto dell’Unione che inserisca tra le finalità istituzionali dell’Ente una ulteriore finalità [nella specie, “favorire l’integrazione sociale e sanitaria di cui i singoli comuni sono garanti, anche attraverso forme di partecipazioni societarie dell’Unione in enti aziende, istituzioni nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazioni societarie degli Enti locali”]. Secondo l’Unione questo sarebbe sufficiente a dimostrare la sussistenza del presupposto per l’acquisizione della partecipazione societaria, anche di minoranza, in quanto “strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La Corte dei conti ha dato risposta negativa al quesito.

In proposito, deve escludersi che la mera integrazione dello statuto di un ente locale, con l’inserimento di una nuova finalità istituzionale, possa dirsi sufficiente a configurare il cd. “vincolo di scopo”, prescritto dall’art. 4 del TUSP. Infatti, le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 4, costituiscono norme espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e come tali non derogabili né da una legge regionale né tanto meno da una modifica statuaria dell’ente locale.

A conferma di quanto precede, va ricordato che la Corte costituzionale ha di recente dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di una legge regionale (sent. n. 201/2022), che aveva introdotto, in tema di costituzione o partecipazione societarie da parte dei Comuni (singolarmente o in forma associata), un criterio alternativo rispetto a quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, TUSP, con ciò violando la disciplina recata da tale normativa statale riconducibile all’ambito materiale «ordinamento civile» (precluso alla competenza legislativa regionale) ed espressiva dei principi fondamentali «di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione». A tale ultimo riguardo, la Corte ha rimarcato che la citata legislazione statale stabilisce specifici vincoli («di scopo pubblico» e «di attività») - cui tutte le amministrazioni pubbliche devono attenersi nella costituzione e gestione delle società a controllo pubblico - informati a criteri di economicità ed efficienza a garanzia della riduzione dei costi della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review) e, in particolare, del contenimento delle spese di funzionamento di tali società (Corte cost., sentt. n. 86/2022; n. 194/2020).

L’Unione istante ha inoltre chiesto alla Corte dei conti se in caso di partecipazione minoritaria in una società in house, sussista la “necessarietà” del controllo analogo congiunto.

La questione va risolta nel senso che la partecipazione minoritaria (anche pulviscolare) ad una società in house esige nell’ente partecipante il controllo analogo congiunto, poiché tale controllo sulla partecipata costituisce il presupposto per ritenere sussistente “la stretta necessarietà dell’acquisizione societaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” di cui all’art. 4, comma 1, TUSP: solo in tal caso l’ente potrebbe incidere sulle scelte strategiche della società e procedere all’affidamento diretto del servizio (o altro) alla società in house.

La sussistenza del vincolo di scopo della società in house partecipata unitamente alla formalizzazione del controllo analogo congiunto (ad esempio, mediante la previsione di norme statutarie o la stipula di patti parasociali o anche l’istituzione di un organo “extrasocietario” di controllo), costituisce garanzia del rispetto dell’art. 4, comma 1, TUSP, e, in particolare, della sussistenza della “stretta necessarietà” della partecipazione alla società in house “per il perseguimento delle […] finalità istituzionali” delle “amministrazioni pubbliche”, prevista dalla norma. e) In caso di partecipazione pulviscolare, sussiste l’obbligo di motivazione “rafforzata” circa l’analitico rispetto del vincolo di scopo pubblico con evidenziazione delle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato», dovendosi altresì dare conto «della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. f) Nel rispetto dell’art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e dell’allegato 4/4 al medesimo d.lgs., il conto consolidato deve essere redatto in tutti casi in cui l’ente detenga partecipazioni societarie (anche non in house).