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E’ legittima la temporanea esclusione della responsabilità amministrativa per colpa grave

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, la Corte Costituzione, con sentenza n. 132/2024, ha deciso che non è incostituzionale la temporanea esclusione, sino al 31 dicembre 2024, della responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, introdotta dalla citata legge per le sole condotte omissive.

Il regime ordinario non potrà invece limitare al solo dolo la responsabilità amministrativa.


La norma in questione, art. 21 comma 2 DL 76/2020 e smi, dispone:

“Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.