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E' irregolare il conto dell'economo che riporta causali generiche

La Corte dei Conti Liguria Sezione Giurisdizionale, con sentenza n. 36/2024 è intervenuta in merito alla gestione delle spese economali.

Preliminarmente, la Corte osserva che i fondi economali dovrebbero, per natura, essere impiegati per spese minute e urgenti, costituendo un’eccezione rispetto alla regola della programmazione degli acquisti (art. 153 del d.lgs. n. 267/2000, che fa riferimento alle spese di “non rilevante ammontare”). I principi sottesi a un’ordinata tenuta della contabilità dovrebbero indurre, preferibilmente, a effettuare le spese sui pertinenti capitoli, allo scopo di garantire la trasparenza del bilancio e di consentire a tale strumento di assolvere alla sua funzione di indirizzo.

Nel caso in esame, tuttavia, come già osservato da questa Sezione (Sez. Giur. Liguria, 6 dicembre 2023, n. 105), la mancanza di un limite massimo all’importo comporta incertezza in relazione alle spese sostenibili.

Il Collegio osserva l’irregolarità del conto in epigrafe, che, distonico rispetto al modello 23, ha comportato la necessità di approfondita istruttoria, per addivenire al discarico delle somme contestate. Infatti, il conto giudiziale originale si limita a indicare i numeri dei mandati e delle reversali di incasso senza alcun elemento sull’oggetto della spesa.

Anche il secondo conto giudiziale non agevola la comprensione delle spese, riportando causali generiche (“spese legali avvocatura civile e amministrativa” o “minute spese d’ufficio”), richiedendo un approfondito esame della documentazione a supporto per verificare la corrispondenza delle spese alle previsioni regolamentari. I documenti necessari a giustificare le spese sono pervenuti solamente nel corso del giudizio.

Pertanto, il conto non è conforme alla normativa in vigore al tempo della sua resa. Deve, quindi, esserne dichiarata l’irregolarità.