E’ finita la deroga per adeguare le retribuzioni di posizione e di risultato delle PO
La Corte Conti Piemonte, con delibera n. 38/2023 ha affrontato richiesta di parere in relazione alla deroga all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, prevista dall’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, per procedere all’adeguamento delle retribuzioni di posizione e di risultato degli attuali titolari di posizione organizzativa in misura corrispondente all’aumento attribuito a seguito del rinnovo CCNL per il triennio 2016-2018.
La Sezione ritiene, fermo restando il carattere eccezionale dell’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018 rispetto al limite generale posto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in considerazione della circostanza che tale disposizione aveva la funzione di evitare che l’eventuale incremento, per effetto dell’introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento del limite in parola, ne deriva che la deroga in questione si è esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 11-bis medesimo dovevano comunque cessare, così come chiaramente previsto dall’art. 13, comma 3, del CCNL.
Non è dunque possibile ammettere che l’art. 11-bis possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, perché questo comporterebbe un’eccezione generale, non vincolata agli specifici requisiti di deroga del D.L. n. 135/2018, rispetto ai limiti posti al trattamento accessorio del personale; e ciò anche laddove l’ente abbia adottato entro il 21 maggio 2019 tutti i provvedimenti riorganizzativi ad eccezione della quantificazione della rinuncia all’utilizzo degli spazi assunzionali per il finanziamento dell’adeguamento della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa.