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E’ debito fuori bilancio la restituzione di importi indebitamente versati dal contribuente

In materia di debiti fuori bilancio, è utile ricordare il caso prospettato dal Comune di Varese, a cui ha dato risposta la Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 210/2018.

Il Sindaco del Comune di Varese ha formulato una richiesta di parere in merito ai presupposti ed alle modalità di estinzione di un’obbligazione derivante da una sentenza di condanna emessa dal giudice tributario, ed all’eventuale inapplicabilità al caso de quo, dell’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. In particolare, ha specificato che il contenzioso giudiziario di che trattasi, riguarda l’ipotesi di condanna dell’amministrazione comunale alla restituzione di importi indebitamente versati dal contribuente, oltre alle spese legali.

Il Comune ha chiarito, in via preliminare che: “…. La necessità del parere deriva dal possibile rilievo che può acquisire l'oggetto della pronuncia giurisdizionale. Infatti, nel caso del processo tributario, ciò cui l'amministrazione può essere condannata, è la restituzione dell'importo indebitamente pagato da parte del contribuente, oltre alle spese legali. La circostanza che, per la parte relativa al tributo, la pronuncia non determini l'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio (come avviene nel caso della condanna al risarcimento del danno), ma la restituzione di un pagamento non dovuto, secondo quanto previsto dall'articolo 2033 del codice civile, potrebbe acquisire rilievo sotto il profilo contabile…”. L’ente ha ipotizzato che la somma riguardante la restituzione del tributo possa essere stata allocata “…nello stanziamento del bilancio di previsione destinato agli "Sgravi e restituzione di Tributi" che consente di finanziare annualmente l'ordinaria attività di liquidazione di maggiori tributi…”, così come l'importo concernente le eventuali spese legali, possa “…trovare capienza in idoneo capitolo allocato a bilancio di previsione e sul quale imputare l'eventuale impegno di spesa, nell'annualità corrispondente a quello della sentenza…”.

Sulla base delle suddette considerazioni, il Comune ha chiesto se può ritenersi plausibile che le obbligazioni derivanti da una sentenza del giudice tributario, non siano da considerare debiti fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto potrebbero trovare immediata imputazione nei rispettivi capitoli di competenza previsti nel bilancio di previsione.

La Corte dei Conti Lombardia, nel citato parere, ha ricordato che le sentenze sfavorevoli alle amministrazioni pubbliche emesse dal giudice tributario, non sono da considerarsi immediatamente esecutive; invero il D.lgs. n. 156/2015 ha riformulato il testo dell’art. 69 del D.lgs. n.546/92, introducendo l’immediata esecutività delle sentenze di condanna dell’Amministrazione Finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.

La recente modifica normativa ha posto fine alla previgente situazione, di evidente squilibrio, in cui l’esecutività, prima del passaggio in giudicato delle sentenze, poteva operare solo a favore del Fisco. Infatti, mentre nelle liti di impugnazione degli atti impositivi, a seguito di una sentenza favorevole all’Amministrazione Finanziaria, quest’ultima, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 546/1992, aveva la possibilità di riscuotere, in via provvisoria e graduale, le pretese erariali prima dell’insorgenza della res iudicata, al contrario, prima della riforma, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali non erano esecutive, se non a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

Il novellato art. 69 cit. ha, dunque, ridisegnato lo scenario e previsto che le sentenze di condanna dell’Amministrazione Finanziaria, originate da liti da rimborso, siano anch’esse immediatamente esecutive. In queste ipotesi l’ufficio fiscale sarà, dunque, tenuto a procedere al rimborso delle somme, anche in caso di impugnazione della sentenza de qua.

In considerazione di quanto suesposto, è indubitabile che il debito derivante da sentenze emesse dal giudice tributario di condanna delle amministrazioni pubbliche al rimborso di somme non dovute a favore dei contribuenti, non si sottrae all’obbligo di riconoscimento disciplinato dall’art. 194 comma 1, lett. a) del TUEL.