E’ confermato che la mobilità di personale non è più neutra
La Corte dei Conti Piemonte, con delibera 169/2020 ha confermato che le assunzioni per mobilità non sono considerate neutre ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Questo deriva dal fatto che la capacità assunzionale di cui art. 33 comma 2 DL 34/2019, come recepita da DPCM 17.03.3030, si basa sul principio della sostenibilità finanziaria.
La richiesta di parere alla Corte verte sulla possibilità per le Province di procedere all’acquisizione di personale proveniente dai Comuni mediante mobilità ed inoltre è volto a conoscere se l’operazione ha valenza neutrale anche in presenza di altre mobilità in uscita.
La Sezione, compiuta una analisi dell’evoluzione normativa concernente i limiti alle assunzioni del personale delle Province, ha evidenziato il cambiamento di disciplina, in virtù del quale le Province possono procedere all’acquisizione di personale mediante mobilità e l’istituto della mobilità non ha più valenza neutrale. Invero, si è assistito ad un radicale cambiamento delle regole che governano la materia delle assunzioni del personale, con il superamento di una regolamentazione basata su limitazioni alle facoltà assunzionali determinate in misura percentuale alla spesa del personale cessato nell’anno precedente (regola del “turn over”), ed è stato introdotto un nuovo regime che prevede soglie per la spesa complessiva di tutto il personale, calcolate in percentuali rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.