DURF, ampliato il perimetro dei versamenti utili per la soglia del 10%

Con la Risposta n. 174/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito previsto dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997 per il rilascio del DURF, possono essere computati tra i “versamenti registrati nel conto fiscale” anche le ritenute d’acconto subite sugli interessi attivi bancari e i crediti per imposte pagate all’estero, entro il limite del credito riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

L’Agenzia evidenzia che le ritenute sugli interessi attivi, pur versate materialmente dal sostituto d’imposta, rappresentano un prelievo tributario economicamente riferibile al contribuente e sono quindi assimilabili ad altre fattispecie già ammesse dalla prassi.

Analoga apertura riguarda le imposte assolte all’estero: sebbene non transitino nel conto fiscale italiano, esse costituiscono comunque un indice di affidabilità fiscale e, attraverso il relativo credito d’imposta, concorrono sostanzialmente all’assolvimento dell’IRES dovuta in Italia.

Si ricorda che il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) consente alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che possiedono specifici requisiti di affidabilità fiscale di non essere soggette agli obblighi di controllo introdotti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 in materia di ritenute negli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera. La certificazione può quindi assumere particolare rilevanza nell’ambito degli appalti pubblici, semplificando i rapporti tra committente e appaltatore e attestando la regolarità fiscale dell’impresa.
Nel caso di specie, la richiesta era prevista per autonomo obbligo contrattuale.