Durata in carica del Presidente di una Unione Montana
Il Ministero dell’Interno ha espresso Parere (n.13682 del 23.4.2024) in merito alla durata in carica del Presidente di una Unione Montana. In assenza di specifica disposizione circa la durata in carica del presidente di un'Unione montana, si può far riferimento all'istituto della prorogatio, atteso che lo statuto prevede che i consiglieri durano in carica fino al subingresso dei loro successori.
In particolare:
Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario dell'Unione montana … ha chiesto l'avviso di quest'ufficio in merito al termine della durata in carica del presidente e della giunta dell'Unione. A norma dell'articolo 17 dello statuto unionale, il presidente e la giunta durano in carica 30 mesi dalla loro elezione, pertanto cesseranno il mandato il 30 maggio prossimo. Inoltre, viene riferito che il presidente dell'unione attualmente in carica è il sindaco di …, comune interessato alle elezioni amministrative del prossimo giugno e che tanto il presidente che la giunta, nell'ambito della quale è nominato il vice presidente, termineranno il proprio mandato, di conseguenza l'ente si troverà privo della figura presidenziale da tale data fino alla nomina del successore. In assenza di puntuali disposizioni statutarie relative al caso in esame, il segretario dell'unione ha chiesto di conoscere quale sia la disciplina applicabile al fine di assicurare il principio di continuità dell'azione amministrativa con riferimento alle figure del presidente e del vice presidente dell'ente in parola, tenuto conto che oltre al comune di … anche quello di … andrà al voto nelle prossime elezioni amministrative di giugno 2024.
L'Unione di comuni è qualificata come "ente locale" sia dall'art.32, primo comma, del d.lgs. n.267/2000 sia dall'art.1, comma 4, della legge n.56/2014. Ai sensi dell'art.32, comma 4, del citato d.lgs. n.267/2000 è previsto che "L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione". Lo statuto dell'Unione in oggetto stabilisce all'articolo 6, commi 2 e 3, che il consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni e che l'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli consigli comunali deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta. Il successivo articolo 7 dispone che la prima seduta del consiglio è convocata entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni ed è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del presidente e della giunta. I consiglieri, in deroga a quanto prevede l'art.6, a seguito del rinnovo delle amministrazioni dei comuni aderenti, durano in carica fino al subingresso dei loro successori, come stabilisce l'articolo 11, comma 3, dello statuto. Il presidente dell'unione è eletto dal consiglio tra i sindaci dei comuni aderenti e rimane in carica per 30 mesi a partire dalla sua elezione ed è rieleggibile (cfr. art.14 statuto). Può cessare dalla carica, oltre che per la perdita della carica di sindaco, per morte, dimissioni, sopravvenute cause di incompatibilità o in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, come prevede l'art.16 dello statuto unionale.
La giunta, quale organo esecutivo dell'Unione, è composta, come disciplina l'art.17 dello statuto, dal presidente e da massimo tre assessori eletti, su proposta dello stesso presidente, dal consiglio dell'unione tra i componenti degli organi esecutivi dei comuni fondatori. Tra i componenti della giunta, il presidente designa un vicepresidente. La giunta rimane in carica 30 mesi dalla data della sua elezione e la perdita dello status di componente dell'organo esecutivo dei comuni fondatori comporta la decadenza dalla carica di assessore dell'Unione; in tal caso il consiglio dell'Unione provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del nuovo assessore nel corso della prima seduta utile. Atteso il surriferito quadro normativo, il segretario, al fine di assicurare il principio di continuità della azione amministrativa, in ordine alla figura del presidente dell'Unione, ha chiesto se, nel caso di specie, sia possibile applicare l'istituto della proroga degli organi amministrativi ex art.3 del decreto legge n.293/1994, convertito nella legge n.444/1994, ovvero se possa applicarsi alla presente fattispecie l'art.7 dello statuto unionale che, nel disciplinare la seduta di insediamento del consiglio, assegna al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti la competenza a presiedere l'adunanza. Al riguardo, non si ritiene applicabile la normativa prevista dal citato art.3 del decreto legge n.293/1994, convertito nella legge n.444/1994, in quanto l'art.1, comma 2, della medesima fonte normativa esclude espressamente dall'ambito applicativo del decreto legge gli organi rappresentativi delle regioni, province, dei comuni e delle comunità montane.
D'altro canto, non sembra neppure applicabile l'art.7 dello statuto che conferisce al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti il solo compito di presiedere la prima adunanza del consiglio dell'unione. Ferma restando la possibilità di introdurre le opportune modifiche statutarie volte a disciplinare espressamente la fattispecie in esame, si ritiene che, nel caso prospettato, possa farsi riferimento all'istituto della prorogatio, anche in assenza di una specifica disposizione riferita alla figura del presidente dell'unione, in quanto lo stesso statuto prevede all'art.11, comma 3, che i consiglieri, in deroga a quanto previsto dall'art.6, durano in carica fino al subingresso dei loro successori. In proposito, appare utile richiamare la sentenza n.81 del 2015 con la quale la Corte Costituzionale ha osservato che "Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui «coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori» (sentenza n.208 del 1992; nello stesso senso, sentenza n.64 del 2015). Questa Corte ha poi chiarito, con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai consigli regionali, che «[l]'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art.61, secondo comma, e art.60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide […] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n.196 del 2003; nello stesso senso, sentenze n.44 del 2015 e n.181 del 2014)". Sempre in materia di prorogatio, si richiama la sentenza n.6019 del 2021 con la quale il TAR Lazio ha ricordato le riflessioni sviluppate dal Giudice delle leggi che ha evidenziato come l'istituto sia finalizzato ad evitare una "indiscriminata e totale paralisi dell'organo".