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DUP presentato nel rispetto dei tempi evita i ricorsi

Il principio applicato All. 4/1 Dlgs 118/2011 evidenzia che sono strumenti di programmazione degli enti locali:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL ;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento

Il DUP (2023 – 2025) è elemento basilare della programmazione e deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio 2022, salvo maggiore termine per i Comuni che hanno avuto elezioni lo scorso 12 e 26 giugno.

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il DUP DEVE passare in consiglio prima del deposito dello schema di bilancio, altrimenti i consiglieri comunali potranno presentare al TAR ricorso sul bilancio - entro 60 giorni dalla sua approvazione - per non aver potuto partecipare alla sua formazione. Non è più possibile comportarsi come in epoca di Relazione previsionale e programmatica. La programmazione nasce nell’estate anno precedente e si esprime su scelte che i consiglieri devono effettuare già l’anno precedente quello/i di riferimento, votando se e quale opera fare; se variare le aliquote e le tariffe di tributi e servizi a domanda individuare; se gestire un servizio in un modo differente (tra i tanti possibili); se procedere ad assunzioni di personale; se accendere mutui e così via.

Se il DUP non viene presentato per tempo in Consiglio non si può dire "soltanto" che il consigliere non è venuto a conoscenza per tempo delle informazioni necessarie per esprimere il voto in sede di bilancio; occorre bensì rilevare che il consigliere è stato escluso dall'iter procedimentale per la formazione sul bilancio, aspetto più grave, ma realistico.