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Dup e ricognizione programmi

L'art. 107 comma 6 DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020 dispone che per il solo anno 2020 il termine di presentazione del DUP 2021-2022-2023 ai consiglieri slitta di due mesi, ovvero al 30 settembre 2020. In concomitanza del DUP occorre elaborare la ricognizione dei programmi, tipico momento di controllo strategico infrannuale.

Il principio di programmazione All. 4/1 chiarisce che poiché l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento è necessario presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL. La disposizione, quindi, si rivolge in modo specifico ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, posto il riferimento all’art. 147 ter del Tuel. E’ comunque principio di utilità per tutti gli enti locali.

Richiamo normativo: Tuel art. 147-ter - Controllo strategico

  1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
  2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.