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DUP 2024-2026, i dati contabili devono essere inseriti subito

L’art. 170 del Tuel dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Il principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi chiarisce che gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL ;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento

A tale elenco deve ora aggiungersi il PIAO, ex art. 6 DL 80/2021, come applicato dal DPR 81/2022 e dal DM 132/2022.

In questi giorni di preparazione del DUP 2024-2025-2026, gli enti locali sono chiamati ad aggiornare sia la parte strategica (SeS), sia la parte operativa (SeO) del DUP, tenendo presente le novità del Codice degli appalti di cui Dlgs 36/2023.

Devono essere aggiornate anche le informazioni contabili relative all’entrata e alla spesa, che sono bene evidenziate dalla situazione in essere a legislazione vigente e ad amministrazione invariata. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere inserite nelle annualità 2024-2025-2026, con aggiornamento circa i fatti già noti (es. pensionamenti di personale; nuove assunzioni; contratti in chiusura; nuovi contratti mutui in estinzione; modifica delle convenzioni e altro) a prescindere dalle decisioni che prenderà l’amministrazione comunale in sede di discussione del DUP stesso, da cui scaturirà la Nota di aggiornamento.

Delfino & Partners supporta gli enti locali nella redazione del DUP. Per richiedere una proposta personalizzata, inviare mail a info@gruppodelfino.it