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Dubbi sull’incarico gratuito ai pensionati

La Corte dei Conti Puglia, con delibera 107/2020, ha risposto al quesito di un Comune in materia di contenimento dei costi nella pubblica amministrazione. In particolare, in tema di divieti e conferimento di incarichi (retribuiti) di studio, di consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti collocati in quiescenza (art. 9, DL n.95 / 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, dall'art.6, comma 1, DL n.90 / 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 e successivamente dall'art.17, comma 3, Legge n. 124/2015) chiede di sapere se sia possibile attribuire ad un lavoratore pubblico - collocato in quiescenza per raggiunto limite massimo di età - un incarico dirigenziale da svolgere a titolo gratuito e della durata massima di un anno, non rinnovabile o prorogabile.

Secondo la Corte dei Conti, ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, opera, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, con la conseguenza che, se per un verso non sussistono preclusioni al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, è pur vero che in base alla norma da ultimo richiamata, è necessario che il soggetto cui viene conferito l’incarico dirigenziale non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (in tal senso, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 144/2019/PAR).

Come è noto, i dubbi sorti circa l'applicabilità dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 anche agli enti locali sono stati fugati dal legislatore nel 2009 che, con l’art. 40, comma 1, lett. f) del d.lgs. 150/2009), ha inserito nell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, il nuovo comma 6-ter che oggi espressamente prevede che le disposizioni di cui al comma 6 «si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2» e cioè a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui le regioni, le province e i comuni.