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Doppio versamento IVA split istituzionale compensabile

La Risposta n. 378/2020 conferma quanto già suggerito dalla Società scrivente negli anni ovvero che in caso di duplicazione, per errore, di un versamento split istituzionale, è possibile recuperare l'IVA versata in eccesso all'Erario scomputando l'importo di cui trattasi dai versamenti dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale, l'istante dovrà effettuare in regime di split payment, anche per anni successivi.

A tale fine, precisa l'Agenzia "sarà cura dell'istante evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito e del relativo importo".

Ad analoga soluzione era già giunta la Risposta n. 243/2019 dove però si era esaminato un caso diverso, dove l'indebito risultava da una maggiore imposta addebitata dai fornitori per le quali erano scaduti i termini per emettere note di variazione.

La Risposta conferma quindi la validità della soluzione per qualunque tipologia di indebito pagamento di IVA split eseguito dal committente/cessionario - che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all'articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all'articolo 1241 e segg. del c.c. - anche se derivante da un errore dell'amministrazione (come il caso classico della duplicazione del versamento).