Doppia ritenuta sui contributi pubblici ripartiti
Di interesse la Risposta n. 586/2021 dell'Agenzia delle entrate che assoggetta a ritenuta del 4% ex art. 28 del DPR 600/1973 anche la ripartizione di un contributo, già assoggettato a ritenuta in fase di prima erogazione, tra un soggetto proponente un progetto (soggetto responsabile) ed i soggetti attuatori, sulla base di un bando pubblico.
Confermando i principi generali sull'applicazione della ritenuta di cui all'art. 28 del DPR 600/1973 (che presuppongono l'erogazione da parte di enti pubblici e privati di un contributo contabilizzabile come "in conto esercizio" verso soggetti che operano nell'esercizio di attività che generano redditi di impresa, a prescindere dalla qualifica) e quindi l'assoggettamento del contributo (liberalità) in sede di prima erogazione, l'Agenzia delle entrate, a differenza di quanto prospettato dall'istante, ritiene che debba applicarsi la ritenuta anche quando il soggetto promotore e responsabile ripartisce tra i partner, in base a quanto spettante, il contributo incassato.
La conclusione tiene conto del ruolo dell'organizzatore, che "agisce anche per "conto degli altri enti ed organizzazioni (soggetti della partnership) indicati nella Proposta di Progetto approvata" e liquiderà il contributo "in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione delle attività".
Operando come mandatario in nome proprio e per conto anche degli altri partner, ovvero in forza di un mandato senza rappresentanza, l'organizzatore contabilizza l'intero Contributo ricevuto quale "contributo in conto esercizio", con applicazione della ritenuta. Tuttavia, anche i partner del progetto contabilizzano come tale il contributo, di conseguenza, conclude l'Agenzia "La natura di contributo, dunque, permane anche in capo ai partner e, pertanto, all'atto dell'erogazione del Contributo a loro favore occorre operare la ritenuta prevista dall'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 al verificarsi dei presupposti appena illustrati".