Doppia imposta di bollo per la quietanza separata di fatture esenti
Può fruire dell’esenzione da bollo solo la quietanza fisicamente apposta sul documento già assoggettato ad imposta di bollo ovvero esente ai sensi della nota 2 articolo 13, comma 1 che prevede «L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti) (v. anche risposta pubblicata il 5 febbraio 2020, n. 21).
Lo chiarisce la Risposta n. 129/2024 negando l'esenzione ad un Ente che trattiene regolarmente rapporti in esenzione IVA, anche con lo Stato, e che rilasciava un documento separato di quietanza.
Nel caso di specie, il soggetto che emette un apposito documento separato di quietanza di pagamento per fatture (esenti) spiccate nei confronti dello Stato e già assoggettate ad imposta di bollo, dovrà comunque assolvere l’imposta ex art. 8 del DPR 642/1972 (a mente del quale "nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario") nella misura di euro 2,00 per esemplare, tramite contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Si conferma quindi, a sommesso parere di chi scrive, l’impostazione “arcaica” dell’imposta di bollo, di cui peraltro è prevista, auspicabilmente, la totale revisione nella riforma fiscale.