Donazione modale ammessa solo se si persegue interesse pubblico
La Corte dei Conti del Piemonte, con delibera 16/2020 ha espresso parere in merito ai limiti che incontra un ente locale nel poter effettuare donazioni con vincolo di scopo (donazioni modali) a favore di altro ente pubblico per la realizzazione di una concomitante finalità pubblica.
Gli enti pubblici, fra i quali si annoverano i comuni, hanno la capacità di donare, anche se gli atti di liberalità da essi compiuti devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse. Le finalità istituzionali concernenti la gestione dei beni pubblici sono previste dal legislatore in varie disposizioni normative da cui si evince la necessità che la gestione dei beni pubblici e la relativa cessione, sia orientata al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell’interesse pubblico.
Costituiscono corollario di tale principio le norme contenute nell’art. 3, comma 1 R.D. N. 2440/1923, nel l’art.12, comma 2 della legge n. 127/97, il D.L. n. 351/2001, nell’art. 3, comma 18 della legge n. 350/2003, nell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, nell’art. 56 bis, comma 11 della legge n. 69/2013, nonché i criteri di valutazione e contabilizzazione dei beni.
Conseguentemente la possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, rientra nell’esclusiva competenza e responsabilità dell’amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione realizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico