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Domanda di mobilità

L’articolo 3, comma 7-quinquies, del DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021, stabilisce che anche per le procedure di mobilità volontaria del personale la presentazione della domanda di partecipazione debba avvenire per via telematica.

In dettaglio, la disposizione introduce il comma 1-bis all’articolo 249 del dl 34/2020, che al comma 1 estende alle singole pubbliche amministrazioni di cui al all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. Si tratta dei principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248 e di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 247.

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 248, prevedono la possibilità, nelle procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, che la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) possa modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, prevedendo esclusivamente:

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.

I commi 4 e 5 dell'articolo 247, dispongono che la domanda di partecipazione ai concorsi, è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Il comma 7 dell'articolo 247 medesimo, prevede che la commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

In particolare, la disposizione prevede, appunto, che le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247, quindi esclusivamente in modalità telematica, si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.