Documenti a soli fini contabili tramite SDI e fatture estere extra
Si segnala la Risposta n. 58/2024 nella quale, nell'ambito di una fattispecie più complessa e particolare relativa ai rapporti di fatturazione nella cessione di beni da San Marino, l’Agenzia chiarisce che “L'assenza di obbligo” [di fatturazione] “non significa, tuttavia, impossibilità di emettere tramite SdI a fini contabili, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti un documento ''fattura''. In questa eventualità, rinviando alle già richiamate Specifiche Tecniche ed alla ''Guida alla compilazione FE ed esterometro (...) dovrà recare (…)il codice natura N2.2.” Si ammette quindi la possibilità di trasmettere tramite SDI anche documenti non aventi natura di "fattura", a soli fini contabili, purché recanti il codice di esclusione.
Circa poi gli obblighi di fatturazione dall’estero, la nota ribadisce che “(…)gli obblighi e diritti sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari» (si veda la risposta n. 575 pubblicata il 25 novembre 2022), dunque normalmente [nel caso di specie] senza applicazione del reverse charge e, di certo, senza obbligo di fatturazione elettronica. Va rimarcato, infatti, che la modalità di documentazione ''ordinaria'' per i soggetti non residenti/stabili in Italia è tutt'ora quella extra SdI”. La risposta citata aveva precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti (regole a parte sono previste, in ogni caso, per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, v. Decreto del MEF del 21 giugno 2021).