DM incasso TARI con PagoPA
Con Decreto Ministero Economia e Finanze del 21.10.2020 sono state disciplinate le modalità di versamenti della TARI, della Tariffa corrispettivo e del TEFA attraverso la piattaforma PagoPA.
Decreto Ministero delle finanze 21/10/2020
Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA
Articolo 1
1. Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito denominata TARI-tributo), della tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge (di seguito, denominata TARI-corrispettiva), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (di seguito denominato TEFA) e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, rispettano le “Specifiche funzionali TARI-TEFA” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. Gli “Avvisi di pagamento pagoPA” emessi dai Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni necessarie all’incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate di cui al presente decreto.
2. I Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle Province e alle Città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.
3. I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all’incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA.
4. I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI e TEFA devono essere inoltrati ai Comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo gli standard previsti dalla piattaforma pagoPA, e contengono anche i dati del tributo riversato alle Province e Città metropolitane.
5. I flussi informativi inviati alle Province e alle Città metropolitane secondo gli standard pagoPA contengono le informazioni della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun Comune della Provincia o della Città metropolitana interessata.
6. Gli stessi flussi informativi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono essere assicurati al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 3
1. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inviano o rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA.
Articolo 4
1. Il TEFA è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 822 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salva diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica nella regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, nella provincia autonoma di Trento, per effetto dell’articolo 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 e nella provincia autonoma di Bolzano in virtù dell’articolo 8 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, come modificato dalla legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2.
Articolo 5
1. Restano ferme per le annualità 2021 e seguenti le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del medesimo decreto si applicano in tutti i casi diversi da quelli disciplinati dal presente decreto nel rispetto della normativa vigente e le relative informazioni sono fornite anche al Ministero dell’economia e delle finanze.